I regolamenti del procedimento amministrativo consentono che l'azione degli interessati sia svolta attraverso un rappresentante, condizione che può essere accreditata con qualsiasi mezzo giuridicamente valido che lasci prove attendibili della sua esistenza (articolo 5 della legge 39/2015, del 1 ottobre) .

Tra gli altri, due di questi mezzi sono i) l'accreditamento dell'iscrizione della rappresentanza in un registro elettronico delle procure (come REPRESENTA) e, ii) il certificato elettronico qualificato di rappresentante (articolo 32 del Regio Decreto 203/2021 , del 30 marzo).

In pratica, soprattutto quando gli interessati sono soggetti giuridici (e quindi soggetti al rapporto telematico), è frequente l'utilizzo di certificati rappresentativi.

In tal caso possono sorgere dubbi sulla necessità, o meno, di registrare in REPRESENTA la rappresentazione contenuta nel certificato elettronico.

Si ricorda che il certificato elettronico qualificato di rappresentante è rilasciato nel rispetto della disciplina dei servizi fiduciari, che prevede la verifica del rapporto di rappresentanza (Regolamento 910/2014 (ReIDAS) e Legge 6/2020, dell'11 novembre).

Pertanto, dato che tali certificati attestano già, di per sé, il rapporto di rappresentanza esistente tra due persone, non è necessario registrare le rappresentazioni in REPRESENTA.

Errori comuni relativi ai certificati proxy

Quando si tenta di registrare la rappresentazione contenuta in un certificato di rappresentanza, ovvero quando si tenta di registrare che la persona fisica contenuta nel certificato rappresenta la persona giuridica contenuta nello stesso, la piattaforma restituisce un avviso: Non è possibile registrare questa combinazione di NIF.

Questo è vero, dato che come indicato nella sezione precedente di questa stessa FAQ, il certificato di rappresentante già accredita il rapporto di rappresentanza esistente tra queste due persone, pertanto, non è necessario registrare tale rappresentanza nel RAPPRESENTANTE.

La stessa cosa accade al contrario, quando si tenta di registrare che la persona giuridica che compare nel certificato rappresenta la persona fisica che compare nello stesso, dato che si tratta di una rappresentazione che non vale.